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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Negoziazione assistita

L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, all'art. 6 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Gli avvocati, in applicazione del Protocollo sottoscritto in data 22.12.2020, rinnovato in data 7.11.2022, devono depositare l’accordo di negoziazione esclusivamente via pec alla segreteria Affari civili della Procura della Repubblica di Torino al seguente indirizzo pec:affaricivili.procura.torino@giustiziacert.it .

L'accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento. All'accordo devono essere allegati i documenti indicati nell'allegato A e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati (allegato B); La nota di deposito deve contenere la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo dello stesso.

Il provvedimento del Procuratore della Repubblica - nulla osta o autorizzazione- è inviato ad entrambi i difensori a mezzo pec.

A CHI RIVOLGERSI

Procura della Repubblica di Torino- segreteria Affari Civili

Piano: Sesto - scala A

Stanza: 61407

Telefono: 011 - 432.7392

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00

Protocollo negoziazioni assistite 07.11.2022.pdf

Allegato A Documentazione richiesta.pdf

Allegato B Nota di deposito.pdf
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